venerdì 16 aprile 2021

Reati di odio razziale e aggravante -cassazione

 

La regola di non discriminazione enunciata nell’articolo 3 Cost., comma 1, ha lo scopo di assicurare il livello più alto di attuazione del principio di uguaglianza, da intendere come parificazione di tutti gli esseri umani, in guisa da bandire ogni pulsione che alimenti la disuguaglianza e il razzismo (come discriminazione e diniego di diritti e facoltà su sola base etnico-razziale).

Nel caso in esame, relativo a ordinanza emessa dal sindaco per motivi sanitari nei confronti di immigrati africani, i giudici hanno ritenuto realizzata una forma di discriminazione, attraverso un atto amministrativo, emanato su pura base razziale, non indicante la ragione per la quale i soli soggetti appartenenti ad una determinata etnia dovessero essere ritenuti “pericolosi” per la salute pubblica.Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 17 marzo 2021 n. 10335.

In tema di discriminazioni fondate sull’odio razziale, l’interpretazione degli elementi normativi presenti nella disposizione di cui all’art. 3, L. 654/1975 (“propaganda di idee”; “odio razziale o etnico“; “discriminazione per motivi razziali“) deve essere compiuta dal giudice tenendo conto del contesto in cui si colloca la singola condotta, in modo da assicurare il contemperamento dei principi di pari dignità e di non discriminazione con quello di libertà di espressione, e da valorizzare perciò l’esigenza di accertare la concreta pericolosità del fatto.

Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 16 gennaio 2020 n. 1602


La circostanza aggravante prevista dall’art. 604-ter c.p. è configurabile non solo quando l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell’agente. (Fattispecie relativa al reato di lesioni personali in cui la vittima veniva apostrofata con l’epiteto “negro di merda”).

Integra l’aggravante di cui all’art. 604-ter c.p. usare l’espressione “negro tornatene al tuo paese“, atteso che tale aggravante sussiste non solo quando l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell’agente.Cassazione penale sez. V, 18/11/2020, n.307

La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulti intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo al reale pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una razza.Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 22 luglio 2019 n. 32862

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a), l. 13 ottobre 1975 n. 654, la valutazione della condotta contestata, con riferimento agli elementi normativi presenti nella citata disposizione (“propaganda di idee”, “odio razziale o etnico”, “discriminazione per motivi razziali”) deve essere compiuta dal giudice considerando il contesto in cui si è verificato l’evento, in modo tale da assicurare il contemperamento dei principi di pari dignità e non discriminazione con quello di libertà di espressione di cui all’art. 21 Cost.

[Nel caso di specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza con la quale la corte d’appello aveva condannato gli imputati (che avevano esposto su un camion pubblicitario un manifesto contenente il messaggio “clandestino uccide tre italiani a picconate – pena di morte subito” e la riproduzione di una ghigliottina con una lama grondante di sangue accanto all’immagine della testa di un uomo di colore decapitato) per aver propagandato idee fondate sull’odio razziale, ravvisando erroneamente la propaganda discriminatoria nella condotta consistente nella contrapposizione tra gli italiani vittime del reato ed il clandestino di pelle nera (autore di un grave delitto), additato come nemico non in ragione delle sue origini, ma dei suoi comportamenti].Cassazione penale sez. I, 13/12/2019, n.1602

1 commento:

  1. https://www.laleggepertutti.it/483722_discriminazione-fondata-sullodio-razziale-cassazione

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