venerdì 16 aprile 2021

Distinzione fra odio razziale e discriminazione per motivi razziali-Cassazione

 Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 3, comma primo, lett. a),

prima parte, legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modifiche, la “propaganda di idee” consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni; l'”odio razziale o etnico” è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la “discriminazione per motivi razziali” è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, e non – invece – sui suoi comportamenti.

(In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato ai sensi della disposizione indicata la condotta del ricorrente, parlamentare europeo che, nel contesto di una trasmissione radiofonica, aveva commentato l’incontro avvenuto tra il Presidente della Camera dei deputati ed esponenti delle comunità Sinti e Rom, attribuendo a questi ultimi “una certa cultura tecnologica dello scassinare gli alloggi della gente onesta” e una tendenziale avversione per il lavoro, e giustificando come “un riflesso pavloviano dettato da un’esperienza secolare” l’istinto di “di mettere mano alla tasca del portafogli per evitare che te lo portino via”).Cassazione penale sez. V, 07/05/2019, n.32862

1 commento:

  1. https://www.laleggepertutti.it/483722_discriminazione-fondata-sullodio-razziale-cassazione#Reato_di_propaganda_di_idee_fondate_sull8217odio_razziale

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