sabato 4 gennaio 2020

Odio razziale: ultime sentenze

.Indice

Odio razziale e discriminazione per motivi razziali

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 3, comma primo, lett. a), prima parte, legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modifiche, la “propaganda di idee” consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni; l'”odio razziale o etnico” è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la “discriminazione per motivi razziali” è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, e non – invece – sui suoi comportamenti.
(In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato ai sensi della disposizione indicata la condotta del ricorrente, parlamentare europeo che, nel contesto di una trasmissione radiofonica, aveva commentato l’incontro avvenuto tra il Presidente della Camera dei deputati ed esponenti delle comunità Sinti e Rom, attribuendo a questi ultimi “una certa cultura tecnologica dello scassinare gli alloggi della gente onesta” e una tendenziale avversione per il lavoro, e giustificando come “un riflesso pavloviano dettato da un’esperienza secolare” l’istinto di “di mettere mano alla tasca del portafogli per evitare che te lo portino via”).
Cassazione penale sez. V, 07/05/2019, n.32862

Saluto fascista e reato di apologia del fascismo

Il saluto fascista integra il reato di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito nella legge 25 giugno 1993 n. 205, che punisce chi, in pubbliche riunioni, compie manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654, (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 17 marzo 1966″), per la connotazione di pubblicità che qualifica tale espressione gestuale, evocativa del disciolto partito fascista, che appare pregiudizievole dell’ordinamento democratico e dei valori che vi sono sottesi, siccome espressione di un gruppo od organizzazione diretta a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico.
A tal fine, peraltro, per la configurabilità del reato (che ha natura di reato di pericolo astratto) è necessario che sia accertata l’idoneità della condotta a offendere il bene giuridico tutelato, contestualizzando il comportamento dell’agente attraverso un giudizio ex ante (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 286 del 1974 e n. 225 del 2008) (nella specie, è stata ritenuta congruamente motivata la affermata sussistenza del reato relativamente alla condotta dell’imputato che aveva eseguito il “saluto fascista” durante una seduta pubblica di una Commissione congiunta di un Comune dove si discuteva del cosiddetto “Piano Rom”, che faceva seguito alle attività di sgombero di un insediamento Rom insistente nel territorio comunale, che aveva suscitato grandi tensioni nell’ambiente cittadino).
Cassazione penale sez. I, 27/03/2019, n.21409

Abrogazione del reato di ingiuria

In forza dell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7, l’articolo 594 del Cp, relativo al reato di ingiuria (nella specie, aggravato dalla finalità della discriminazione e dell’odio razziale), è stato abrogato, onde la sentenza di condanna impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e l’annullamento si riverbera anche sui capi concernenti gli interessi civili, che vanno revocati, fermo restando il diritto della parte civile di agire ex novo nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria (cfr. sezioni Unite, 29 settembre 2016, Schirru e altro).
Cassazione penale sez. V, 06/12/2018, n.2461

Aggravante della finalità di discriminazione razziale

La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso sussiste nel caso in cui le espressioni oggetto d’analisi rivelino una volontà discriminatoria fondata sulla appartenenza etnica o religiosa della vittima.
Ciò è vero sia nel caso in cui sia manifestato un pregiudizio razziale, ma anche nel caso in cui la condotta globalmente valutata risulti idonea a dar luogo al concreto pericolo di comportamenti discriminatori.
Cassazione penale sez. V, 23/03/2018, n.32028

Aggravante speciale della finalità di odio razziale

La circostanza aggravante speciale della finalità di odio razziale (art. 3 d.l. 26 aprile 1993 n. 122) è compatibile con l’attenuante comune della provocazione di cui all’art. 62 n. 2 c.p., non potendosi considerare due stati d’animo contrastanti e reciprocamente escludenti, da un lato, quello diretto a rendere percepibile all’esterno un sentimento d’odio, senza che rilevi la mozione soggettiva dell’agente (ovvero i motivi che lo hanno spinto alla commissione del reato), e dall’altro, quello comportante l’attenuazione della gravità del fatto.
Cassazione penale sez. V, 28/11/2017, n.2630

Aggravante dell’odio razziale: configurabilità

In tema di discriminazione razziale, etnica e religiosa è stato affermato che, affinché si concretizzi l’aggravante di cui all’art. 3 d.l. 26 aprile 1993, n. 122, deve offendersi la dignità e l’incolumità della vittima in considerazione di fattori etnici o razziali, e che si deve parametrare l’idoneità potenziale dell’azione a conseguire lo scopo discriminatorio con il dato culturale che la connota.
Nella specie è stato affermato che si configura l’aggravante dell’odio razziale in quanto il dato culturale dell’imputato, messo in relazione con la connotazione della sua condotta, evidenzia come il rifiuto della parte offesa ad esaudire le richieste dell’imputato appariva agli occhi di quest’ultimo più grave poiché esercitato da persone di colore, e, pertanto, ciò lo spingeva a reiterare la condotta incriminata.
Corte appello Roma sez. I, 07/11/2016, n.9083

Sequestro preventivo di un sito internet

In tema di sequestro preventivo di un sito internet utilizzato per propagandare le proprie idee fondate sull’odio razziale per motivi religiosi nei confronti della comunità ebraica, non sono proponibili in sede di legittimità censure relative all’insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, essendo il ricorso per cassazione limitato alle sole ipotesi di violazione di legge.
Cassazione penale sez. I, 19/12/2013, n.14659

Manifestare odio verso il popolo ebraico

Riportare tesi negazioniste dell’Olocausto in modo asettico, senza utilizzare termini indicativi della superiorità del popolo ariano e senza manifestare odio verso il popolo ebraico non integra il reato di diffusione o propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale (art. 3, 1 comma, lett. a) l.654/1975).
(Nel caso di specie un professore di storia dell’arte aveva esposto tesi negazioniste dell’Olocausto con un’alunna al di fuori degli orari di lezione, e in un successivo consiglio di classe con due colleghi).
Tribunale Roma sez. VI, 12/11/2013, n.18931

Divieto di accesso agli stadi e ai luoghi di svolgimento di competizioni sportive

È legittimo il provvedimento del Questore che impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e, contestualmente, l’obbligo di presentazione agli uffici di polizia nei confronti di soggetti responsabili di aver rivolto versi di disapprovazione a carattere razzista nei riguardi di atleti di colore, in quanto la condotta prevista dall’art. 2 comma 2 d.l. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con modificazioni dalla l. 25 giugno 1993 n. 205 e indicata dall’art. 6 comma 1 l. n. 401 del 1989, e succ. modd., quale possibile presupposto per l’adozione della misura preventiva, è integrata anche dalla semplice manifestazione del singolo che riconduca all’odio e alla discriminazione razziale.
(Fattispecie nella quale la Corte ha giudicato corretta la decisione impugnata laddove aveva ritenuto che l’emissione di suoni gutturali, come tipico riferimento all’ululato delle scimmie, lungi dal costituire una forma sia pure incivile di manifestazione di dissenso o di critica, si fosse caratterizzata per evidenti connotati di discriminazione razziale).
Cassazione penale sez. III, 02/10/2013, n.12351

Proselitismo tra gli utenti italiani della rete

Va riconosciuta la competenza del giudice italiano in relazione alle attività poste in essere da un’associazione per delinquere, che tra i propri mezzi operativi contempli l’uso di un sito Internet, costituito all’estero e operante su server collocato all’estero, ove risulti che nel territorio nazionale si sia manifestata l’operatività dell’associazione (fattispecie relativa ad attività di organizzazione e coordinamento di un blog attraverso il quale venivano diffuse idee fondate sull’odio razziale ed etnico, mediante proselitismo tra gli utenti italiani della rete e istigando alla realizzazione di atti dimostrativi nel territorio italiano).
Cassazione penale sez. III, 24/04/2013, n.33179
Il reato di cui all’art. 3 l. 13 ottobre 1975 n. 654, laddove si punisce la condotta di chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, è integrato anche da una isolata manifestazione a connotazione razzista, giacché l’elemento che caratterizza la fattispecie è la propaganda discriminatoria, intesa come diffusione di un’idea di avversione argomentata sulla ritenuta diversità e inferiorità, senza che tale condotta debba necessariamente caratterizzarsi per la capacità di condizionare o influenzare il comportamento di un vasto pubblico in modo da raccogliere adesioni.
(Fattispecie in cui, per l’effetto, è stata annullata con rinvio la decisione liberatoria che aveva escluso il reato nella condotta dell’imputato, il quale, nella qualità di consigliere comunale, durante una seduta del Consiglio comunale, si era espresso con frasi ritenute, secondo la contestazione, di generalizzata discriminazione razziale nei confronti delle comunità rom e sinti, in ragione di una pretesa sostenuta diversità e inferiorità).
Cassazione penale sez. I, 22/11/2012, n.47894

Costituirsi parte civile in procedimento penale

Per costituirsi parte civile in procedimento penale per reato di cui alla cd. Legge Mancino, occorre un ancoraggio di diritto positivo, costituito da una previsione legislativa che qualifichi la persona giuridica quale portatrice dì determinati interessi lesi dal reato di istigazione all’odio razziale (nel caso di specie è stata esclusa la costituzione di parte civile di tre associazioni nomadi).
Tribunale Trento, 30/09/2009, n.613

1 commento: