lunedì 16 marzo 2020

Odio razziale, non è istigazione postare foto senza regioni del sud

Confermata l’assoluzione di una donna accusata di istigazione all’odio razziale per aver posto in essere, attraverso il social network Facebook, un’attività di propaganda fondata sulla superiorità razziale ed etnica degli italiani del nord

https://mauriziodangelo.blogspot.com/2017/08/scrisse-forza-vesuvio-su-face.html

Venti giorni di reclusione e condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita nella misura simbolica di 1 euro. E’ il verdetto emesso in primo grado nei confronti di una donna accusata di istigazione all’odio razziale per aver posto in essere, attraverso il social network Facebook, un’attività di propaganda fondata sulla superiorità razziale ed etnica degli italiani settentrionali rispetto a quelli meridionali, commentando un’immagine satellitare dell’Italia priva delle regioni centro-meridionali, comprese il Lazio e l’Abruzzo, accompagnata dalla dicitura “il satellite vede bene, difendiamo i confini”.

La decisione veniva ribaltata in appello con l’assoluzione dell’imputata.

La Corte territoriale riteneva che la condotta posta in essere dalla donna fosse sprovvista delle connotazioni discriminatorie e propagandistiche riconosciute in primo grado, indispensabili alla configurazione della fattispecie in contestazione, atteso che il contenuto del commento postato non possedeva caratteristiche tali da offendere il bene giuridico protetto dalla norma.
Il Giudice di secondo grado, inoltre, evidenziava che l’attività comunicativa posta in essere dall’imputata, tenuto conto del social network su cui veniva espressa, non poteva ritenersi finalizzata a diffondere a un numero indiscriminato di soggetti i contenuti discriminatori sanzionati dalla normativa; connotazione, questa, la cui assenza impediva di configurare la fattispecie contestata.
La parte civile costituita, nel ricorrere per cassazione, deduceva che il commento inserito dall’imputata sulla sua pagina personale di Facebook possedeva connotazioni di illiceità inequivocabili, certamente idonee a concretizzare la fattispecie di reato che le veniva contestata, non potendosi dubitare dei contenuti discriminatori del post, accentuati dalla sua diffusione virale sulla rete telematica. Nè era possibile dubitare della natura discriminatoria della comunicazione in questione, che risultava connaturata al suo contenuto, che si fondava sull’assunto, tipicamente razzista, della superiorità etnica degli abitanti dell’Italia settentrionale.

La Suprema Corte, pronunciandosi sul caso con la sentenza n. 6933/2020, ha dichiarato il ricorso infondato.

Per i Giudici Ermellini, si poteva ritenere pacifico che il commento telematico dell’imputata costituisse una manifestazione del pensiero che, sotto il profilo ideologico, rimandava a disvalori di discriminazione razziale e di intolleranza, sottolineando come, in base alla giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato, la ‘propaganda di idee’ consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni; l’odio razziale o etnico è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la “discriminazione per motivi razziali” è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, e non – invece – sui suoi comportamenti”.
Tuttavia, il commento postato dall’imputata non poteva essere valutato per la sua astratta valenza discriminatoria, ma andava contestualizzato e inserito nel contesto comunicativo, palesemente paradossale, in cui venivano pronunciate le parole incriminate, che venivano esternate a commento di un’immagine satellitare dell’Italia priva delle regioni centro-meridionali, accompagnata dalla frase – contrastante con le più elementari norme del buon senso – “il satellite vede bene, difendiamo i confini”.
In questo contesto, la Cassazione ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte di appello che correlava i contenuti del commento controverso alle modalità telematiche con cui veniva trasmessa la comunicazione, postata su Facebook senza connotazioni propagandistiche, correttamente escluse nella sentenza impugnata.

2 commenti:

  1. https://responsabilecivile.it/odio-razziale-non-e-istigazione-postare-foto-senza-regioni-del-sud/

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  2. 1°grado:https://mauriziodangelo.blogspot.com/2017/08/scrisse-forza-vesuvio-su-face.html

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