In tema di atti di discriminazione razziale od etnica,
mentre le condotte consistenti nel propagandare idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico ovvero nell’istigare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi configurano ipotesi di reato a dolo generico, le condotte consistenti nel commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o nel commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per i medesimi motivi configurano, invece, reati a dolo specifico, in quanto in tali ultime ipotesi il motivo ispiratore eccede la condotta discriminatoria o violenta, mentre nel caso della propaganda o dell’istigazione tale motivo è incluso nelle idee propagandate o negli atti discriminatori istigati.Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 3 ottobre 2008 n. 37581La Legge Mancino è anticostituzionale perché in contrasto con l’art. 21 della Costituzione che garantisce libertà di espressione ai cittadini. Nel 1974, negli anni del terrorismo comunista, la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo l’art. 415 del Codice penale nella parte in cui prevedeva come reato l’istigazione all’odio tra le classi sociali. La motivazione in quel caso era proprio l’art. 21 della Costituzione: due pesi, due misure…
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