Cava dei Tirreni.
Vittorio Feltri come logico e stato assolto per il reato di odio razziale https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/12/03/noto-giornalista-e-frasi-in-tv-contro-il-meridione-no-al-risarcimento
Il Giudice di Pace di Cava de’ Tirreni, provvediemento del 17 novembre 2020, ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata da un uomo, residente in un Comune del sud Italia, nei confronti di un noto giornalista, e conseguita alle affermazioni, a detta dell’attore offensive nei confronti suoi propri e di tutte le persone del meridione, avanzate dal convenuto nel corso di una trasmissione televisiva, poi ribadite sulla carta stampata. Secondo il magistrato campano non è, infatti, configurabile né il reato di cui all’art. 604 bis c.p. allorquando, come nella fattispecie, dalle frasi contestate al giornalista traspaia non la propugnazione della inferiorità di una razza od etnia, bensì un mero sentimento di antipatia o forte critica nei confronti di persone che, pur vivendo in una precisa zona italiana, appartengono comunque ad una stessa nazione di origine e costituiscono un aggregato sociale e giuridico unico. Né, tanto meno, è configurabile il reato di cui all’art. 595 c.p., in quanto le dichiarazioni, perché possa perpetrarsi diffamazione a mezzo stampa, devono essere rivolte verso una persona o persone individuabili e quindi destinatari specifici delle frasi.
Il fatto
Nel mese di aprile 2020 un noto giornalista lombardo, ospite di una trasmissione televisiva andata in onda su una rete a diffusione nazionale, rivolgeva, nel corso di un dibattito di natura politica ed economica, affermazioni di critica nei confronti, in generale, degli italiani residenti nel meridione. Tra le frasi proferite, in particolare, la seguente: “credo che i meridionali in molti casi sono inferiori”, oltre ad asserzioni quali: “perché mai dovremmo andare in Campania? A fare i parcheggiatori abusivi?”. In precedenza, nel mese di luglio 2019, il giornalista in questione, sulla carta stampata, aveva espresso opinioni ed asserzioni di analogo tenore nei confronti delle persone del sud Italia, tra cui, a titolo esemplificativo, una secondo cui: “i terroni intendono comandare sui polentoni non per motivi antropologici ma economici. Senza i nostri quattrini i primi morirebbero di fame”. Per tali ragioni, un uomo, residente in un Comune campano, adiva le vie legali nei confronti del giornalista, accusandolo di aver reso dichiarazioni in violazione, rispettivamente, dell’art. 604 bis c.p. (“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”) e dell’art. 595 c.p. (“Diffamazione”). L’attore, stigmatizzando tali affermazioni come lesive di diritti suoi propri e di una larga parte del popolo italiano, avanzava pertanto nei confronti di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 2059 c.c., domanda di risarcimento dei danni morali a suo dire conseguiti ai reati commessi dal convenuto (ossia alle dichiarazioni espressive di odio razziale e diffamatorie), quantificandoli simbolicamente nella somma di mille euro, con richiesta ulteriore di condanna alla refusione delle spese di lite.
La competenza territoriale
La prima questione affrontata dal Giudice di Pace si riferisce alla eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal convenuto, giudicata tuttavia, nella fattispecie, infondata.
In particolare, il magistrato campano, richiamando un precedente della giurisprudenza di legittimità, ha infatti precisato come, in caso di responsabilità extracontrattuale e di giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al preteso contenuto diffamatorio (come tale, lesivo di diritti della personalità, quali la reputazione) di una trasmissione televisiva, la competenza per territorio si radichi, con riferimento al luogo in cui si è prodotto l’evento, in quello del domicilio (ovvero, in caso di difformità, anche dalla residenza) del soggetto danneggiato (in questo caso, appunto, domiciliato nello stesso Comune dell’ufficio del Giudice di Pace adito).
Dichiarazioni del giornalista ed odio razziale
Ciò chiarito, il giudice di prime cure ha provveduto ad occuparsi del merito della controversia, anzitutto evidenziando sul punto (essendo non controversi i fatti denunciati) come il giudizio pendente avesse l’obiettivo unico di attribuire una precisa qualificazione giuridica alle esternazioni rese dal giornalista, e di verificare le eventuali conseguenze risarcitorie della condotta di quest’ultimo.
L’attore, come detto, lamentava, anzitutto, di aver subito danni morali conseguiti alle dichiarazioni, a suo dire espressive di odio razziale, rilasciate dal convenuto, in violazione dell’art. 604 bis del Codice Penale, rubricato, come detto, col titolo: “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”.
Ebbene, nel dichiarato intento di analizzare finalità, contenuto e bene protetto dalla richiamata norma, il magistrato cavese ha evidenziato come l’obiettivo dichiarato del legislatore, all’atto di inserire tale articolo nel Codice Penale, fosse quello di combattere la diffusione di idee basate sulla superiorità o sull’odio razziale, come pure qualsivoglia incitamento alla discriminazione razziale.
Tuttavia, per comprendere se nella condotta del convenuto sia rinvenibile o meno il perpetrarsi del reato in questione, è necessario operare preventivamente, come ben chiarito in tempi recenti anche dalla stessa Suprema Corte, una precisa differenziazione tra “propaganda di idee” ed “odio razziale”, da un lato, ed opinioni o sentimenti personali dall’altro, come tali rientranti nell’ambito della libertà di espressione, garantita dall’art. 21 della Costituzione.
A prescindere dai sentimenti personali del dichiarante, pertanto (essi infatti, si legge in sentenza, “restano interiorizzati nella coscienza individuale”), ciò che conta in sede giudiziale è indagare il mero fatto oggettivo.
Sulla scia di tale premessa, il Giudice adito ha dunque reputato non configurabile, nella condotta del giornalista, il reato imputatogli, ritenendo:
a) che non è riscontrabile alcun incitamento all’odio razziale o etnico, come pure nessuna propaganda con finalità di suscitare reazioni violente (o “pericolose per la conservazione di quei valori che ogni Stato, per necessità di vita, deve pur garantire”), nelle dichiarazioni del convenuto;
b) che comunque la norma de quo può trovare applicazione solo nel caso di chi esprima odio per gli appartenenti a una razza o etnia diversa dalla propria, o propagandi la superiorità di una razza o di un’etnia sull’altra;
c) che, al contrario, non può certo dirsi che “gli italiani settentrionali e gli italiani meridionali appartengano oggettivamente a razza o etnia diverse”, né, tanto meno, che essi si distinguano o divergano “per caratteristiche morfologiche e genetiche”, facendo invece parte di una sola nazione di origine e costituendo, pertanto, “un aggregato sociale e giuridico unico, magari disomogeneo o incoerente, ma contraddistinto dalla stessa lingua e dalla stessa cultura”;
d) che nelle dichiarazioni del giornalista va, piuttosto, riscontrata “l’espressione di una critica o di una censura, anche irridente e grossolana, ai comportamenti, sul presunto modus vivendi di un gruppo di persone geograficamente individuato”;
e) che, semmai, “le frasi dell’accusato lasciano trasparire solo sentimenti di antipatia o forte critica” nei confronti delle persone del meridione d’Italia;
f) che, ancora, dette affermazioni racchiudono in sé “un distillato di preconcetti o luoghi comuni”, ma non costituiscono, per ciò solo, “espressione di idee fondate su odio razziale o etnico”;
g) che la stessa espressione: “fare il parcheggiatore abusivo”, utilizzata dal convenuto, starebbe ad esprimere una mera dissociazione dell’accusato da certi tipi di comportamento, e che, in ogni caso, tale dichiarazione non potrebbe essere inserita in un contesto penalmente rilevante, sul presupposto che l’esercizio di detta attività configurerebbe un atto illecito punito unicamente dall’art. 7 del Codice della Strada (salva la configurabilità del reato di estorsione di cui all’art. 629 c.p.);
h) che tutte le frasi addebitate al convenuto debbano, in conclusione, essere “tutte contestualizzate” in quanto “contenute all’interno di un più vasto dibattito su temi economici”, senza che si intendano focalizzate “sui comportamenti o sulle qualità delle persone”.
Dichiarazioni del giornalista e diffamazione
Nei propri atti difensivi l’attore sosteneva, ulteriormente, che quanto espresso dal convenuto con riferimento al popolo meridionale, e riportato dagli organi di stampa, inquadrasse il reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p., ledendo l’onore e la reputazione suoi propri e di tutte le persone del sud Italia.
Il Giudice di Pace, tuttavia, ha rigettato anche tale assunto.
In particolare, ha anzitutto chiarito, in via preliminare, come l’attore non avesse diritto (e dunque fosse privo di legittimazione passiva) di dichiarare di agire “a tutela dei diritti del popolo del meridione”, in quanto, a mente dell’art. 81 c.p.c., “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.
In secondo luogo, ed entrando nel cuore della questione, il magistrato campano ha precisato:
a) che il reato di diffamazione a mezzo stampa si ravvisa solo ed unicamente quando le dichiarazioni o le frasi offensive sono rivolte verso una persona o persone individuabili e dunque, come tali, destinatari specifici delle frasi (così anche Cass. Penale, sentenza n. 11747/2008);
b) che in generale il giudice, per capire con grado di affidabile certezza se le parole offensive dell’altrui reputazione, percepite da più persone, sono state dirette verso una determinata persona o determinate persone (ossia, di certa identità), deve necessariamente affidarsi a criteri oggettivi e non ricorrere a mere intuizioni;
c) che solo in tal modo, infatti, una simile dichiarazione offensiva potrebbe integrare il reato di diffamazione;
d) che, nella fattispecie, non si può certo asserire che le frasi del giornalista fossero rivolte proprio all’attore (né, in ogni caso, per le ragioni sopra commentate, questi poteva farsi portavoce dei diritti delle persone meridionali);
e) che, piuttosto, nelle indicate espressioni utilizzate dal convenuto può essere ragionevolmente individuato “il legittimo esercizio del diritto di critica come espressione della libertà di manifestazione del pensiero”;
f) che, al contempo, la critica “non può essere rigorosamente obiettiva e asettica”;
g) che, insomma, va giustificato “come lecito un linguaggio nella polemica politica” caratterizzato da “toni pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali tra privati”;
h) che anzi, persino la Corte di Strasburgo “ha riconosciuto che la diffusione delle idee più riprovevoli è necessaria, in una democrazia matura, affinché l’opinione pubblica possa valutarne criticamente i contenuti”.
Conclusioni
Per tutte le argomentazioni sin qui espresse, il Giudice di Pace di Cava de’ Tirreni ha respinto la domanda tesa ad acclarare la responsabilità civile del giornalista e quella atta a chiederne la condanna al risarcimento dei pretesi danni morali subiti, condannando anzi l’attore al rimborso delle spese processuali sostenute dal convenuto.
Esito del ricorso:
Rigetto della domanda
Precedenti giurisprudenziali:
Cass. pen., ordinanza n. 21661/2009
Cass. pen, sentenza n. 32862/2019
Cass. pen, sentenza n. 15643/2005
Cass. pen, sentenza n. 11747/2008
Corte Cost., sentenza n. 87/1966
Riferimenti normativi:
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