ROMA.
Espressioni come “dovete andare via“, che denotano disprezzo verso gli stranieri, anche se “generiche” e senza riferimento esplicito alla razza, ma pronunciate “per manifestare pubblicamente e diffondere odio” possono comportare l’aggravante della “finalità di discriminazione razziale”. La Cassazione l’ha infatti confermata, con il relativo aumento di pena, nel condannare in via definitiva un 45enne di Gallarate.
La quinta sezione penale della Cassazione sottolinea che per applicare l’aggravante dell’odio razziale è “irrilevante
l’esplicita manifestazione di superiorità razziale”: l’aggravante
riguarda anche chi usa espressioni generiche di disprezzo verso gli
stranieri, come nel caso dell’imputato, che secondo testimoni aveva
detto: “Che venite a fare qua… Dovete andare via“.
L’uomo chiedeva una riduzione della pena, sostenendo che le affermazioni a lui attribuite fossero generiche e privi di riferimenti a una presunta superiorità della razza. Ma – ricorda la Cassazione – l’aggravante
della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale
o religioso “non ricorre solo quando l’espressione riconduca alla
manifestazione di un pregiudizio nel senso dell’inferiorità di una
determinata razza” ma anche quando la condotta, per come si manifesta e
per il contesto, “risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile
all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio etnico” e a dar luogo, nell’immediato o in futuro “al concreto pericolo di comportamenti discriminatori“.
Frasi come ‘andate via!”, osserva la Corte, sono “chiaramente espressive della volontà che le persone offese e gli altri cittadini extracomunitari
presenti ai fatti lasciassero il territorio italiano a cagione della
loro identità razziale”. Anche il fatto che i due si fossero ritrovati
intenzionalmente in un circolo frequentato da stranieri è stata
considerato, assieme alla frasi pronunciate, indicativo della volontà di
“diffondere odio verso la presenza nel Paese di
soggetti appartenenti ad altra etnia e a porre in essere il pericolo di
analoghi ed ulteriori comportamenti discriminatori”.
La Legge Mancino è anticostituzionale perché in contrasto con l’art. 21 della Costituzione che garantisce libertà di espressione ai cittadini. Nel 1974, negli anni del terrorismo comunista, la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo l’art. 415 del Codice penale nella parte in cui prevedeva come reato l’istigazione all’odio tra le classi sociali. La motivazione in quel caso era proprio l’art. 21 della Costituzione: due pesi, due misure…
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