- l’Italia non ha ancora ratificato il Protocollo n.12 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, firmato nel 2000 e che introduce il divieto generale di discriminazione;
- il Codice Penale andrebbe aggiornato introducendo la criminalizzazione dell’ingiuria e la diffamazione o le minacce proferite in pubblico contro una persona o un gruppo di persone per motivi basati sulla razza, colore, lingua, religione, nazionalità o provenienza etnica;
- è necessario introdurre disposizione di legge che vietino la discriminazione basata non soltanto su motivi quali la “razza”, la religione e l’origine etnica, ma anche lingua, colore e nazionalità;
- manca un metodo di raccolta dei dati sui singoli episodi collegati al discorso dell’odio e una pubblicazione regolare ed aggiornata dei risultati, con le informazioni riguardanti il numero dei procedimenti penali, le ragioni per cui non sono stati avviati e l’esito dei procedimenti giudiziari;
- gli organismi creati ad hoc, come UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale) e l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori ( OSCAD ), non sono indipendenti dalle istituzioni, e questo potrebbe creare conflitto di interesse nei casi di razzismo istituzionale, né hanno personale e risorse sufficienti per essere efficaci sul territorio.
La Legge Mancino è anticostituzionale perché in contrasto con l’art. 21 della Costituzione che garantisce libertà di espressione ai cittadini. Nel 1974, negli anni del terrorismo comunista, la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo l’art. 415 del Codice penale nella parte in cui prevedeva come reato l’istigazione all’odio tra le classi sociali. La motivazione in quel caso era proprio l’art. 21 della Costituzione: due pesi, due misure…
venerdì 8 luglio 2016
Commissione Europea contro Razzismo e Intolleranza ammonisce Italia
La denuncia dell’ECRI e della ong Lunaria
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento