La Legge Mancino è anticostituzionale perché in contrasto con l’art. 21 della Costituzione che garantisce libertà di espressione ai cittadini. Nel 1974, negli anni del terrorismo comunista, la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo l’art. 415 del Codice penale nella parte in cui prevedeva come reato l’istigazione all’odio tra le classi sociali. La motivazione in quel caso era proprio l’art. 21 della Costituzione: due pesi, due misure…
giovedì 9 giugno 2016
Cassazione.Le motivazioni dell'assoluzione di Oliviero Toscani
Confermata dalla Quinta sezione penale della Cassazione,
verdetto 24065, dell'archiviazione della denuncia presentata da quattro abitanti del Veneto, "nativi" della regione, che si si erano offesi per aver sentito Oliviero Toscani - intervistato il due febbraio 2015 alla radio da 'La Zanzara' - affermare che "i veneti sono un popolo di ubriaconi, alcolizzati atavici, i nonni, i padri, le madri: poveretti i veneti, non è colpa loro se uno nasce in quel posto, è un destino. Basta sentire l'accento veneto: è da ubriachi, da alcolizzati, da 'ombretta', da vino".
Ad avviso della Cassazione, "Toscani, nel definire i 'veneti ubriaconi e alcolizzati' ha fatto affermazioni del tutto generiche, indubbiamente caratterizzate da preconcetti e luoghi comuni (con riferimento alle asserite caratteristiche di abitanti in una determinata zona del territorio nazionale) ma prive di specifica connessione con l'operato e la figura di soggetti determinati o determinabili". Nè, tantomeno, nelle parole di Toscani è ravvisabile l'incitazione all'odio etnico verso i veneti, come hanno sostenuto i quattro denuncianti invocando nei confronti del fotografo l'applicazione della legge Mancino.
La discriminazione per motivi razziali è quella fondata sulle qualità personali del soggetto non, invece, sui suoi comportamenti", come quello di alzare un pò il gomito.
"In ragione di ciò, è del tutto evidente che nel caso in esame non possa configurarsi la suddetta previsione incriminatrice, giacchè le affermazioni del Toscani non sono riconducibili nel concetto di odio razziale o etnico, nè comunque possono considerarsi potenzialmente discriminatrici nei confronti di una determinata categoria di soggetti appartenenti ad una determinata razza, nazionalità o religione".
In conclusione, parlare per 'luoghi comuni' non è diffamatorio, almeno quando non si fa riferimento a persone specifiche, e meno che mai è istigazione al razzismo.
Così è stato rigettato il ricorso di Giancarla C., Marco B., Luca M. e Riccardo G., i quattro veneti che si sono sentiti offesi e che senza successo hanno protestato contro il decreto di archiviazione della loro denuncia emesso dal gip di Verona il 20 luglio del 2015.
I post sulla -penosa- vicenda:
http://mauriziodangelo.blogspot.it/2015/02/oliviero-toscani-laffare-singrossa.html
http://mauriziodangelo.blogspot.it/2015/02/oliviero-toscani-tutto-archiviato.html
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