Per il giudice
per l’udienza preliminare di Torino, Luca Fidelio, non si
tratta di abuso dei mezzi di correzione aggravata dall’istigazione
all’odio razziale, ma di una semplice ingiuria perché mancano i
presupposti per essere un “pericolo di danno al corpo o alla mente” dei
bambini. L’ingiuria, anche con
l’aggravante dell’odio razziale è stata depenalizzata da tre anni e
quindi il professore di una scuola media di Torino, Salvatore A. di 59
anni, che aveva apostrofato con “marocchino di m…” e “cinese di m…” due studenti di 11 anni, si ritrova prosciolto dalle accuse.
La Legge Mancino è anticostituzionale perché in contrasto con l’art. 21 della Costituzione che garantisce libertà di espressione ai cittadini. Nel 1974, negli anni del terrorismo comunista, la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo l’art. 415 del Codice penale nella parte in cui prevedeva come reato l’istigazione all’odio tra le classi sociali. La motivazione in quel caso era proprio l’art. 21 della Costituzione: due pesi, due misure…
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